Scaffalature

Secondo la Commissione per gli interpelli, (interpello n. 16/2013 del 19 dicembre 2013), l’attività di montaggio e smontaggio di scaffalature metalliche può determinare l’applicazione del Titolo IV in base alla valutazione della situazione di fatto.

Nel seguito ne sono illustrati i criteri.

Scaffalature metalliche: quali sono

  • scaffalature leggere ( scaffalature da negozio o commerciali, scaffalature da archivio, scaffalature da magazzino);
  • scaffalature medie e pesanti (cantilever, drive in, drive trough, portapallet);
  • scaffalature molto pesanti (magazzini portacoils, portalamiere con portata per piano – ogni livello di ciascuna luce – da 5t a 20t);
  • magazzini dinamici a gravità (magazzini dinamici pesanti con rulli in acciaio per pallet, magazzini dinamici leggeri con rulli in materiale plastico per scatole, contenitori ecc.);
  • magazzini ed archivi automatizzati (magazzini per capi appesi o stesi, magazzini o archivi rotanti verticali, magazzini o archivi rotanti orizzontali, magazzini traslanti verticali, magazzini con trasloelevatore);
  • archivi e magazzini mobili o compattabili (compattabili leggeri, compattabili pesanti);
  • scaffalature autoportanti (veri e proprio edifici che sorreggono il tetto di copertura dell’edificio);
  • scaffalature leggere con passerelle multipiano (dotate di passerelle utilizzate per il passaggio di lavoratori)”.

Applicabilità Titolo IV

L’applicabilità o meno del titolo IV (Cantieri) deve essere dedotta in relazione a due aspetti:

a) contesto nel quale la scaffalatura deve essere montata: occorre valutare “la necessità che il montaggio/smontaggio della scaffalatura metallica richieda l’installazione di un cantiere. Al riguardo costituiscono parametro di riferimento elementi quali recinzioni, accessi, viabilità dedicata all’installazione, zone deposito materiale, linee elettriche aeree,…

b) tipologia della scaffalatura: occorrerà “avere riguardo alla circostanza che la scaffalatura sia riconducibile a lavori di costruzione … di opere ,fisse, permanenti o temporanee, … in metallo e non consista nel mero assemblaggio di una attrezzatura ovvero di elementi di arredo. Questa valutazione non può prescindere dall’analisi dello specifico progetto di ciascuna scaffalatura”.

In relazione al punto b) sono anche suggeriti alcuni criteri che possono indirizzare le scelte operate dai committenti:

– le scaffalature leggere “sono da considerare in generale degli elementi di arredo, e pertanto da escludere dal campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 in quanto il loro montaggio/smontaggio è palesemente non rientrante nella definizione di cantiere temporaneo o mobile”;

– il montaggio/smontaggio delle scaffalature medie e pesanti e delle scaffalature molto pesanti “potrebbe rientrare nella definizione di cantiere temporaneo o mobile, in quanto si tratta di costruzioni ottenute per assemblaggio di elementi metallici prefabbricati”;

– i magazzini dinamici a gravità sono “assimilabili a macchine funzionanti grazie alla forza di gravità, o addirittura sono delle macchine se alimentati a motore. Pertanto, per loro stessa natura, il loro montaggio/smontaggio non rientra nella definizione di cantiere temporaneo o mobile”

– i magazzini ed archivi automatizzati sono generalmente “costruzioni complesse, spesso dotate di macchine di vario genere (ad esempio trasloelevatori), le cui caratteristiche sembrano avvicinarne fortemente il montaggio ai lavori di costruzione … di opere fisse, permanenti o temporanee, … in metallo. L’articolazione dei lavori di montaggio/smontaggio potrebbe perciò rientrare nella definizione di cantiere temporaneo o mobile, in quanto si tratta di costruzioni ottenute per assemblaggio di elementi metallici prefabbricati”;

– gli archivi e magazzini mobili o compattabili, caratterizzati da funzionalità e costruttività proprie dell’ingegneria meccanica, presentano modalità di montaggio/smontaggio che per loro stessa natura non rientrano nei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X al D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto in questo caso il relativo montaggio/smontaggio non rientra nel campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008;

– le scaffalature autoportanti e le scaffalature leggere con passerelle multipiano, “edifici in tutto e per tutto, rientrano pacificamente nel campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008”.