AGGIORNAMENTO del 04 maggio 2022

A seguito dell’incontro avvenuto in data odierna (04 maggio 2022) tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confindustria e le associazioni del mondo datoriale, resta confermato il Protocollo dello scorso 06 aprile 2021, che prevede l’obbligo all’impiego di mascherina in tutti i casi di condivisione di ambienti di lavoro al chiuso o all’aperto, fino al 30 giugno 2022. A metà giugno è tuttavia previsto un ulteriore incontro di aggiornamento.

Inoltre:

To mask or not to mask, that is the question

Come noto, da ieri le regole in relazione al rischio COVID-19 sono cambiate.
L’obbligo all’utilizzo della mascherina negli ambienti di lavoro previsto dal DL 24/03/2022 non è stato prorogato e la eventuale estensione sembra essere delegata all’iniziativa dei datori di lavoro.

Quindi le mascherine in ambiente di lavoro possono non essere più richieste?

Riesaminando a ritroso i dispositivi di legge applicabili agli ambienti di lavoro, emerge qualche dubbio.

Tutti certamente ricordiamo i due protocolli di riferimento per gli ambienti di lavoro e le attività produttive:

  • Il protocollo aziende
  • il protocollo cantieri

Nella loro ultima versione li puoi trovare a questo link.

Ora, in relazione a quanto previsto dai protocolli, a proposito delle mascherine chirurgiche, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.

Si potrebbe dire: questa disposizione è ormai superata e abrogata dalle successive.

Ma in realtà non è così. Di fatto è una disposizione ancora vigente.

L’articolo 3 del DL 24 del 24/03/2022 delega il Ministero della Salute, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, ad “adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.” Cosa che tuttavia non è ancora avvenuta. Il 4 maggio prossimo è previsto un incontro tra imprese e sindacati anche per discutere questi aspetti, vedremo se ci saranno aggiornamenti.

La stessa Confindustria, nella Nota dello scorso 18 marzo 2022 e riportata nel seguito, precisa che “Anche nel nuovo impianto, i Protocolli di sicurezza anticontagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive. Al contempo, non è ancora chiarito in modo inequivoco se la loro applicazione resterà prescritta dalla legge come condizione per lo svolgimento dell’attività di impresa oppure no.”

A nostro giudizio la questione è semplice: mancando l’aggiornamento e qualsiasi disposizione di abrogazione, restano in vigore quelli attuali. Quantomeno, come si dice in gergo scientifico, “fino a prova contraria”. Certo è che risultano palesemente superati nella loro impostazione, dall’evoluzione normativa e di approccio generale al problema.

Mascherine: che cosa fare quindi?

In breve il nostro consiglio (NB: è un consiglio, nulla di più!) è quello di fare riferimento a tre criteri: inevitabilmente alle disposizioni in vigore, ma anche al buon senso e più in generale alla prudenza.

Scrive Confindustria: “In ogni caso, considerato anche che i dati epidemiologici confermano che il rischio da contagio da COVID-19 non è ancora venuto meno (nemmeno per le fasce di popolazione protette dalla vaccinazione), la nostra indicazione è di continuare ad applicare i Protocolli, quali strumenti per assicurare la protezione dell’attività imprenditoriale e dei lavoratori.

Sebbene in particolare la campagna di vaccinazione abbia considerevolmente ridotto i rischi, anche considerato il numero di casi di questi giorni che si attesta ancora (alla data di pubblicazione del presente articolo) sui 40 – 50.000 casi/giorno, nonché in relazione ad un approccio prudente e soprattutto responsabile nei confronti delle fasce di popolazione più fragile, il nostro parere (è solo un parere e dovrà essere il legislatore a chiarire in modo univoco!) è che sia comunque opportuno (se non obbligatorio, come si è evidenziato sopra!) quantomeno in ambienti “open space” o in occasioni di “affollamento” (es. riunioni) portare avanti non soltanto l’uso di mascherine quantomeno chirurgiche, ma anche le misure di base previste dai protocolli di prevenzione quali sanificazione delle mani e delle superfici comuni.

[PS: va da sè che sono fatti salvi gli ambienti in cui le disposizioni rimangono vigenti – Vedi seguito – E gli aggiornamenti auspicabili in merito ai Protocolli riguardanti gli ambienti di lavoro]

Ordinanza mascherine 28 aprile 2022

Quando è obbligatorio l’uso della mascherina?

Lo precisa l’Ordinanza del Ministero della salute 28 aprile 2022.

È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  6. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  7. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

2. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

4. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

5. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettera b) e 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2.

Fino a quando saranno applicabili queste disposizioni?

L’Ordinanza “produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022“.

[A cura di: Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

Pagine a cura di:

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