Formazione addetti antincendio: cosa cambia?
Lo scorso 29 ottobre è entrato in vigore il DM 03 settembre 2021 il quale, insieme al DM 01 settembre 2021 e al DM 02 settembre 2021, abroga e sostituisce completamente il “vecchio” DM 10 marzo 1998.
I tre nuovi decreti ministeriali introducono alcune novità relativamente alla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Con il presente articolo cercheremo di riassumere brevemente che cosa cambia per la formazione degli addetti antincendio.
Livello 1, 2 e 3: che cosa significa?
Con il “vecchio” DM 10 marzo 1998 gli addetti antincendio venivano formati a seconda del livello di rischio incendio dell’attività. In particolare gli addetti antincendio:
- delle aziende a rischio incendio basso venivano formati secondo i contenuti del “corso A”;
- delle aziende a rischio incendio medio venivano formati secondo i contenuti del “corso B”;
- delle aziende a rischio incendio elevato venivano formati secondo i contenuti del “corso C”.
Con il nuovo DM 02 settembre 2021 è cambiata completamente la denominazione dei livelli di rischio:
- livello 1 (in sostituzione del vecchio “corso A”);
- livello 2 (in sostituzione del vecchio “corso B”);
- livello 3 (in sostituzione del vecchio “corso C”).
Come faccio a capire in quale “livello” ricade la mia azienda?
L’Allegato III del DM 02 settembre 2021 è interamente dedicato ai corsi di formazione per gli addetti antincendio. All’interno di questo allegato si definisce qual è il livello del corso antincendio da frequentare a seconda della tipologia di attività svolta.
Il livello 3 deve essere seguito per le seguenti attività:
- stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (tale decreto è relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose – ndr);
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Il livello 2 deve essere seguito per le seguenti attività:
- luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
- cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Il livello 1 deve essere seguito per le seguenti attività non elencate nei livelli precedenti e in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Sempre all’interno dell’Allegato III vengono definiti contenuti e durate dei corsi di formazione a seconda del livello di rischio.
Livello 1 (ex rischio basso): c’è l’obbligo di prova pratica?
Sì. A differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, con il nuovo DM 02 settembre 2021 è stato introdotto l’obbligo di prova pratica di spegnimento anche per i discenti del “livello 1”.
La formazione degli addetti antincendio? Quando va aggiornata?
Come indicato all’art. 5 del DM 02 settembre 2021, gli addetti antincendio devono effettuare un corso di aggiornamento con frequenza almeno quinquennale. L’aggiornamento della formazione si rende obbligatorio:
- entro i 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso di formazione o aggiornamento, se non è antecedente al 04/10/2017;
- entro il 04/10/2023, se l’ultimo corso di formazione o aggiornamento è antecedente al 04/10/2017.
Se è scaduto il triennio dall’ultimo aggiornamento, devo aggiornare il corso?
Non necessariamente: in linea con quanto sopra riportato, se il corso è stato effettuato da più di tre anni ma meno di cinque, si potrà attendere la scadenza del quinquennio per aggiornare il corso.
Quanto sopra vale a condizione che non cambi il livello di rischio, altrimenti la formazione dovrà essere adeguata (vedi sotto).
Se aumenta il livello di rischio è necessario rifare il corso?
La nuova normativa non prevede percorsi di formazione integrativi.
Pertanto si, nel caso in cui si verifichi un aumento del livello di rischio incendio, l’addetto antincendio dovrà effettuare il corso per intero secondo le durate e i contenuti del DM 02 settembre 2021.
Quanto tempo c’è per adeguare il corso?
La normativa non fornisce alcuna indicazione in merito. Il decreto tuttavia è già in vigore e le nuove regole di conseguenza sono già applicabili.
[A cura di: Ing. Davide Marcheselli, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]