Utilizzo di sostanze chimiche o importazione di articoli: il REACH

Il REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) è un regolamento UE di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, entrato in vigore il 1° giugno 2007, che impone ai fabbricanti e agli importatori di sostanze chimiche di valutare sistematicamente e gestire i rischi che le sostanze chimiche possono comportare, mirando ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

Pittogramma - REACH - CLPREACH è un regolamento adottato per migliorare la protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente dai rischi delle sostanze chimiche, stimolando nello stesso tempo la competitività dell’industria chimica europea e promuovendo metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano allo scopo di ridurre il numero di test effettuati sugli animali.

Soggetti coinvolti

Non sono solo i produttori o importatori di sostanze e miscele, ma anche coloro che semplicemente ne fanno uso.

Attenzione! Non solo i produttori e gli importatori di sostanze chimiche sono coinvolti e interessati dal REACH bensì anche gli utilizzatori a valle (ossia chiunque compra un prodotto chimico – un olio, una vernice,… – e ne fa uso).

Particolare attenzione inoltre merita l’applicazione del REACH agli importatori di articoli.

Nel presente articolo saranno esaminati in particolare aspetti di interesse per queste due categorie: utilizzatori a valle e importatori di articoli.

Utilizzatori a valle

Ai sensi del regolamento REACH, un utilizzatore a valle è “un’impresa o un professionista che fa uso di una sostanza chimica, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali”.

Obblighi principali

I principali obblighi degli “utilizzatori a valle” (tutte le imprese che fanno uso sostanze chimiche), ai sensi di REACH, sono i seguenti:

  • Verifica restrizioni – Verificare se le sostanze contenute nei prodotti commerciali acquistate (SDS) sono incluse nell’allegato 14 (soggette a restrizioni) , nell’allegato 17 (soggette ad autorizzazione) o nella “candidate list” (prossime all’inserimento in allegato 14). E’ necessaria in questo senso la predisposizione di un ELENCO di tutti i prodotti acquistati e delle sostanze in essi contenute. Attenzione! L’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (vedi: SVHC – Candidate list) è continuamente aggiornato!
  • Verifica utilizzo – Verificare se l’uso della sostanza in oggetto è incluso nello scenario di esposizione. Nel caso in cui non sia incluso, o i consigli non siano adeguati, contattare il proprio fornitore affinché tale utilizzo venga incluso. In alternativa, informare l’ECHA entro sei mesi dalla data di ricezione della scheda di dati di sicurezza (SDS) della sostanza registrata, e preparare una relazione sulla sicurezza chimica dell’utilizzatore a valle, o rivendicare l’esenzione.
  • [eventuale] Informazione al fornitore – Informare il proprio fornitore se si dispone di nuove informazioni sui pericoli della sostanza o del preparato, o se si ritiene che le indicazioni fornite sulla gestione dei rischi non sia adeguato.
  • Gestione adeguata – Individuare e attuare misure adeguate di controllo dei rischi, come indicato nelle schede di dati di sicurezza.

Obblighi particolari e ulteriori sono previsti nel caso in cui gli utilizzatori siano formulatori (uniscono più sostanze) o riempitori (riempiono contenitori).

Importatori di articoli

Ai sensi del regolamento REACH, si definisce “importatore di articoli” un’impresa collocata nello Spazio Economico Europeo (SEE) responsabile dell’introduzione fisica di un articolo nel territorio doganale SEE.

Un articolo è definito come un “oggetto composto da una o più sostanze o preparati a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione di uso finale in misura maggiore della sua composizione chimica”.

Secondo REACH esistono differenti tipologie di articoli:

  • Articoli contenenti sostanze a rilascio non intenzionale: sono gli articoli tipicamente intesi, quelli in cui la sostanza è una parte integrante e quindi non è rilasciata, anzi, se lo fosse, l’articolo non potrebbe più svolgere la propria funzione (batterie, trasformatori, condensatori, ecc..); oppure quegli oggetti che non sono stati costruiti per rilasciare sostanze o preparati, ma che potrebbero rilasciarli durante il loro ciclo di vita (costruzione, uso, manutenzione, smaltimento) (pezzi verniciati o resinati, ecc..).
  • Contenitori di sostanze: sono quegli articoli che hanno solamente la funzione di contenere (latte di vernice) o di agevolare, permettere la diffusione (bombolette spray, toner, profumatori, pennarelli, ecc..) di una sostanza. Una volta terminata la sostanza il contenitore vuoto è scartato.

Obblighi principali

È importante sottolineare che il REACH non è una normativa di prodotto, non è quindi possibile registrare articoli, ma solo le sostanze sono soggette agli obblighi di preregistrazione, registrazione, o notifica. Nei casi di “contenitori di sostanze” o “articoli contenenti sostanze intenzionalmente rilasciate” può essere necessario registrare le sostanze contenute o rilasciate.

Quindi gli importatori di articoli non sono automaticamente e in tutti i casi soggetti al REACH, ma è necessario fare attenzione a:

  • Possibile classificazione dell’articolo come contenitore (obbligo di registrazione in tal caso) o articolo che rilascia intenzionalmente sostanze (nessun obbligo se si tratta di sostanze già registrate per quell’uso, altrimenti registrazione). La registrazione delle sostanze contenute negli articoli, deve essere effettuata solamente se sono soddisfatte due condizioni:
    • la sostanza è contenuta negli articoli in quantità complessivamente superiore a 1 tonnellata all’anno per importatore,
    • la sostanza è destinata ad essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili;
  • Esistenza di eventuali restrizioni o autorizzazioni all’uso;
  • Presenza di sostanze SVHC negli articoli acquistati (se il contenuto nell’articolo supera lo 0,1% in p/p possono essere previsti obblighi specifici quale l’obbligo di registrazione o di notifica).

Scheda di sicurezza

Il documento tecnico più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele è la Scheda Dati di Sicurezza (SDS). Essa contiene le informazioni necessarie riguardanti le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l’ambiente, necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele.

La SDS deve essere preparata:

  • SEMPRE, per sostanze pericolose, PTB, vPvB o SVHC-CL e per miscele pericolose;
  • SU RICHIESTA, per miscele non pericolose che contengono sostanze pericolose, PBT, vPvB, SVHC-CL o con limiti di esposizione occupazionali comunitari.

Nel caso in cui la SDS non sia prescritta, è in ogni caso obbligatorio comunicare a valle:

  • N° registrazione;
  • Autorizzazioni rilasciate o rifiutate;
  • Restrizioni imposte;
  • Informazioni per identificare e applicare le RMM.

Talvolta, per le SDS, è previsto un allegato contenente gli scenari di esposizione. In questo caso si parla di e-SDS.

La e-SDS è necessaria:

  • Per le sostanze
    • Pericolose, PBT, vPvB o SVHC-CL;
    • Già registrate nella catena di approvvigionamento per una fascia di tonnellaggio > 10 tonn/anno;
  • Per le miscele
    • Miscele pericolose o che contengono sostanze pericolose per l’uomo, per l’ambiente, PBT, vPvB, SVHC-CL o con limite di esposizione professionale;
    • Che contengono sostanze per le quali esiste e-SDS.

[A cura di: Dott.ssa Giulia Magnani, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

Pagine a cura di:

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