Rischio elettrico: controllo e manutenzione – Registro ex art. 86

Valutazione dei rischi e misure di prevenzione

Come previsto dall’articolo 80 in materia di rischio elettrico [obblighi del datore di lavoro]:
CEI 11-27 formazione lavori elettrici1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e
radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

Protezioni dai fulmini

Ai sensi dell’articolo 84 “il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.”.

Controllo e manutenzione – Registro

Come previsto dall’art. 86 il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L’esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

Verifiche periodiche ex. DPR 462/2001

Il DP 462/2001 pone in capo al datore di lavoro in particolare:

  • denuncia (dichiarazione di messa in servizio)
  • verifica periodica da parte di ASL o organismo notificato con le cadenze di legge.

Gli impianti soggetti a denuncia (dichiarazione di messa in servizio) e verifiche

L’obbligo riguarda in particolare

  • l’obbligo di denuncia (dichiarazione di messa in servizio) degli impianti elettrici di messa a terra
  • l’obbligo di denuncia (dichiarazione di messa in servizio) degli impianti elettrici di protezione dalle scariche atmosferiche;
  • l’obbligo di denuncia (dichiarazione di messa in servizio) degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione;
  • l’obbligo di comunicazione delle relative modifiche (volture, modifiche di impianto, ecc.).

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