Datore di lavoro – Delega di funzioni – DLgs 81/2008
Datore di lavoro: chi è?
La definizione di “datore di lavoro” è contenuta nel DLgs 81/2008:
- 2 comma b) -. “b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. […] In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.
Delega di funzioni: datore di lavoro non più responsabile?
Definito il datore di lavoro, è sempre possibile, inoltre, delegare specifiche funzioni.
Ma attenzione: la delega non rappresenta comunque una attribuzione di qualifica di “datore di lavoro”, che per essere tale deve necessariamente rispondere ai “requisiti” sopra definiti.
La delega di funzioni consente il trasferimento di una parte delle responsabilità, e può riguardare anche l’ambito sicurezza, infatti è prevista dall’art. 16:
– art. 16 – Delega di funzioni – “1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
- Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
[attenzione:]
- La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”
A supporto di quanto espresso nel retro circa la funzione parziale della delega, il successivo art. 17 recita quanto segue:
Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;”
[oltre al dovere di vigilanza contenuto nell’art. 16].
Come delegare le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
Sono 2 le situazioni possibili:
- Individuazione di una persona che svolga a tutti gli effetti il ruolo di datore di lavoro;
- Delega (parziale) di funzioni (che comunque viene utilizzata per trasferire una fetta importante di responsabilità e che può avere anche una importante funzione di “responsabilizzazione” della direzione locale di una unità produttiva).
La delega “totale” di responsabilità non è però semplice:
- sentenza n. 38991/2010: “Questa Corte in plurime sentenze ha già avuto modo di statuire che nelle imprese gestite da società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione (Cass. IV, 6820/07, Mantelli). Infatti, anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori membri del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio della delega“.