Spesso purtroppo si riscontra una scarsa conoscenza e soprattutto consapevolezza da parte del management delle aziende, non solo di micro e piccole imprese, in merito al proprio ruolo e alla propria responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La responsabilità del consiglio di amministrazione (CdA)

In una adeguata valutazione e gestione del rischio industriale (nel suo insieme), inteso come rischio complessivo di impresa, non può non essere inserita anche una specifica valutazione di questi aspetti.

Ressponsabilità sicurezza preposti dirigenti cdaRiteniamo quindi importante approfondire un tema particolare, anche con lo scopo di sfatare vecchie idee che possono dare una immagine inadeguata in merito alle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto se riferite al solo datore di lavoro o all’RSPP.

Molte sono le figure presenti in azienda con importanti responsabilità, certamente primo fra tutti il datore di lavoro, ma non solo: dirigenti e preposti hanno responsabilità importanti e sono stati spesso oggetto delle nostre informative.

A titolo esemplificativo lasciamo nel seguito alcuni link.

Le responsabilità

Controllo, gestione, intervento

Oggi però vogliamo però soffermarci su un’altro tema: la responsabilità del consiglio di amministrazione. La giurisprudenza, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha infatti acquisito una posizione consolidata, con riferimento alle società in cui è presente un consiglio di amministrazione.

Tale posizione è riassunta nel seguito attraverso alcuni estratti di alcune sentenze, di cui nel seguito riportiamo alcuni estratti, che ne evidenziano un ruolo estremamente di rilievo, rispetto alla titolarità degli obblighi definiti in particolare dal DLgs 81/2008, ma anche al controllo e addirittura alla “gestione” e all'”intervento” in materia di salute e sicurezza. In virtù di tale posizione assume un certo rilievo la delega, che tuttavia non esclude completamente la responsabilità dell’intero CdA.

Le sentenze

Sentenza n. 6280/2008, “nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione“.

Sentenza n. 38991/2010: “Questa Corte in plurime sentenze ha già avuto modo di statuire che nelle imprese gestite da società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione (Cass.Pen. Sez. IV, 6820/07, Mantelli). Infatti, anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori membri del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio della delega“.

Sentenza n. 21628/2013, “È pur vero che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravante indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazioneE difatti il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può, da solo, essere considerato rappresentante della società, appartenendo la rappresentanza all’intero consiglio di amministrazione, salvo delega conferita a un singolo consigliere, amministratore delegato, in virtù della quale l’obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal consiglio di amministrazione al delegato, rimanendo in capo al consiglio di amministrazione residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione“.

Sentenza n. 48285/2017: “Il ragionamento svolto dalla Corte territoriale è, in definitiva, del tutto coerente con i principi, anche di recente affermati da questa sezione, secondo cui, nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia (cfr. sez. 4 n. 8118 dell’ 01/02/2017, Rv. 269133; n. 49402 del 13/11/2013, Rv. 257673; n. 49732 dell’11/11/2014, Rv. 261181).“.

 

[A cura di: Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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