Formazione lavoratori – Scadenza 11 gennaio 2017
Obbligo di aggiornamento
Con la pubblicazione dello specifico Accordo Stato – Regioni la formazione specifica dei lavoratori (così come la formazione di preposti e dirigenti), deve essere aggiornata ogni 5 anni.
Lo specifico Accordo Stato – Regioni recita quanto segue:
“AGGIORNAMENTO – Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
– approfondimenti giuridico – normativi ;
– aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
– aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda.
– fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti m materia di salute e sicurezza del lavoro.
[…] Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Non è ricompresa, inoltre la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dì nuovi rischi.“
Quindi: quali scadenze?
Per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi (11 gennaio 2012), la prima scadenza dell’obbligo di aggiornamento è l’11 gennaio 2017.
Per i soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012, il termine per l’aggiornamento è fissato in 5 anni dalla data dell’effettivo completamento del percorso formativo (formazione specifica).