Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 agosto 2013, n. 18615
La soc. C. Sud era incaricata dell’esecuzione dei lavori di manutenzione all’interno dello stabilimento della Raffineria di Gela s.p.a. e che l’accesso al cantiere era consentito solo ai lavoratori muniti dei DPI imposti dal d.lgs. n. 624 del 1994. Il Di V., che aveva il dovere di rendere la prestazione lavorativa con le modalità e nel rispetto delle disposizioni organizzative impartite dal datore di lavoro, ivi comprese quelle attinenti l’utilizzo dei DPI, in più occasioni aveva rifiutato di ricevere detti dispositivi, disattendendo le disposizioni impartite dal datore per la tutela della sicurezza del lavoro.
Nonostante fossero state irrogate per tale motivo due sanzioni disciplinari conservative (in date 15.03.07 e 27.07.07), il Di V. aveva ulteriormente rifiutato di ottemperare ad un ordine di servizio del 27.07.07 che gli imponeva il ritiro dei DPI, di modo che il datore gli aveva inibito l’accesso al luogo di lavoro nei giorni dal 2 al 10.08.07 e il successivo 13.08.07 gli aveva contestato la violazione dei doveri a lui posti dalla normativa di sicurezza, dal codice disciplinare e dal rapporto di lavoro.
Valutato il comportamento del lavoratore, il giudice riteneva che costui si fosse reso gravemente inadempiente e che, pertanto, il licenziamento era da ritenere legittimo.
[Fonte: Olympus.uniurb.it]