Corte di cassazione: inosservanza delle prescrizioni


La sentenza

Corte di Cassazione Terza penale Data: 10.06.2014 Numero: 24334 – “Il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2, relativo all’inosservanza delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è reato formale e di pericolo che si perfeziona anche mediante comportamenti incidenti negativamente sul complesso sistema di autorizzazioni e controlli previsto dalla normativa di settore, che è comunque funzionale alla tutela dell’ambiente, la quale è assicurata anche attraverso la regolamentazione, il contenimento ed il monitoraggio di attività potenzialmente inquinanti“.

Emissioni in atmosfera

Il registro e la prescrizione (registro consumi)

Con tale sentenza la  Corte condanna per il reato di cui all’articolo 279, comma 2, Dlgs 152/2006. il titolare di una azienda che ometteva di tenere il registro obbligatorio di annotazione dei consumi di prodotto verniciato, previsto dall’autorizzazione.

Le motivazioni

Secondo la corte, “deve rilevarsi che la contravvenzione in esame ha pacificamente natura di reato formale di pericolo. Lo scopo del legislatore, come si deduce dal tenore complessivo dell’art. 279, è infatti non soltanto quello di assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e di qualità dell’aria, ma anche quello di consentire alle autorità preposte, attraverso il rilascio del titolo abilitativo e l’imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione, un controllo adeguato finalizzato ad una efficace tutela dell’ambiente e della salute che l’espletamento di determinate attività può, anche potenzialmente, porre in pericolo.” E ancora: “Non si tratta, dunque, di meri formalismi, inopportunamente sottoposti a sanzione penale, bensì di imposizioni impartite al fine di assicurare un completo ed efficace controllo di situazioni potenzialmente incidenti su beni collettivi di preminente rilievo.”. “Venendo al caso in esame, si osserva che lo stesso riguarda l’omessa tenuta di un registro vidimato obbligatorio, richiesto dall’autorizzazione per l’annotazione dei consumi di prodotto verniciante al fine di poter valutare il rispetto dei limiti di consumo previsti dall’autorizzazione (così è precisato nella sentenza impugnata e riconosciuto dagli stessi ricorrenti nell’atto di impugnazione). E’ evidente che lo scopo di tali annotazioni è quello di consentire, anche attraverso il confronto di dati diversi, un agevole controllo delle condizioni di operatività dell’impianto e, conseguentemente, il raggiungimento di quelle finalità di prevenzione e contenimento dell’inquinamento che la normativa di settore si prefigge.”

Per un maggiore approfondimento sul tema delle prescrizioni autorizzative si veda anche il nostro articolo “Emissioni in atmosfera: non solo autorizzazione“.