Numero minimo di addetti primo soccorso e antincendio
Addetti antincendio e pronto soccorso: quanti devono essere? E’ una domanda frequente. La risposta non è banale né scontata. Ma investe in pieno la responsabilità del datore nel gestire l’emergenza.
Indicazioni normative
DLgs 81/2008
Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
[…]
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
[…]
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti [….]
Articolo 43 – Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) [addetti primo soccorso e antincendio].
DM 10/03/1998
Art. 6 – Designazione degli addetti al servizio antincendio
1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall’articolo 10 del decreto suddetto.
“Adeguati”
Il numero degli addetti e le misure intraprese devono essere “adeguati”.
Cosa significa “adeguati“? La risposta è evidentemente lasciata al datore di lavoro.
Utile in tal senso però è il riferimento alla sentenza di Cassazione Penale, Sez. 4, 06 giugno 2011, n. 22334: “Nel corso della notte due giovani donne ospiti dell’hotel P.P inavvertitamente svuotavano nei cestino dei rifiuti un portacenere con alcuni mozziconi accesi, generando fiamme che innescarono l’incendio dell’edificio. Mentre la maggior parte degli ospiti riuscirono a salvarsi attraverso le uscite di sicurezza, un uomo perse la vita nei tentativo di calarsi a terra dal balcone della sua stanza facendo uso di lenzuola annodate; ed altri due persone vennero meno all’interno del bagno nel quale si erano rifugiate. Il fuoco sviluppatosi dalla stanza delle ragazze era stato alimentato dall’apertura delle porte delle stanze e dalle correnti d’aria; e si era propagato in modo diffusivo. L’incendio aveva altresì dato luogo alla propagazione di fumo attraverso i cavedi destinati ai passaggio dell’impiantistica.“
Secondo la Corte: “la notte in cui accaddero i fatti non era in servizio alcuno dei componenti della squadra di emergenza, bensì solo il portiere ed un facchino. Dunque, il piano era stato sostanzialmente disatteso. Ciò ha impedito di fronteggiare adeguatamente e tempestivamente il focolaio di incendio; cosa che avrebbe potuto essere fatta ad esempio attraverso la chiusura della porta della stanza lasciata aperta dalle due ospiti dopo la loro fuga, nonché di quelle delle altre stanze. D’altra parte, sia il portiere che il facchino erano privi delle cognizioni e dell’addestramento posseduti dai componenti della squadra di emergenza: ciò spiega perché da parte di costoro non fu adottata alcuna idonea iniziativa. D’altra parte, la presenza di personale qualificato avrebbe anche consentito dì utilizzare tempestivamente gli strumenti in dotazione dell’albergo cioè gli idranti e gli estintori, tanto più che l’albergo era conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge. In altri termini, prosegue la Corte, vi erano tutte le condizioni per neutralizzare l’avvio delle fiamme impedendo così che il fuoco si sviluppasse e coinvolgesse l’intero edificio.“.
“Adeguati” significa quindi poter garantire che siano sempre presenti componenti della squadra di emergenza, in tutte le condizioni. La risposta alla domanda “qual’è il numero minimo?” potrebbe derivare quindi da un’altra domanda: “è possibile garantire il servizio di gestione delle emergenze sempre e in tutte le condizioni, in tutte le aree aziendali e con una risposta adeguata?”
Gli addetti, sia al primo soccorso aziendale che all’antincendio devono essere nominati e formati secondo quanto previsto dal DLgs 81/2008 ed evidentemente in un numero variabile in relazione alle caratteristiche dell’organizzazione.
Fonte: Olympus – Puntosicuro.it