Attività 73 – Complessi edilizi ad uso terziario/industriale e prevenzione incendi
Lo scorso 07 ottobre 2014 è entrato in vigore il DPR 151/2011 in materia di prevenzione incendi.
Il decreto, di cui abbiamo già avuto modo di parlare in questa pagina, ha modificato l’elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi di cui al precedente DM 16/02/1982.
Tra le attività di nuova introduzione si trova la seguente:
- “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.”
Come chiarito dalla Circolare 4756 del 09-04-2013 (vedi), nonchè dallo specifico chiarimento espresso dal Comando dei VVF di Mantova (vedi) a seguito di una nostra specifica richiesta, il punto 73 è diretto ad assoggettare ai controlli di prevenzione incendi quelle attività che singolarmente non risultano soggette, ma che se sono caratterizzate dalla comunione di:
– strutture;
– sistemi delle vie di esodo;
– impianti;
(così come definiti dal DM 07/08/2012)
E’ bene rilevare che sono soggette anche se di diversa titolarità (appartenenti a proprietari diversi).
Circolare 4756 del 09-04-2013 – VVF
Risposta ufficiale VVF quesito attività 73