Estintori: nuova norma UNI 9994-1
Il 20 Giugno 2013 è entrata in vigore la nuova norma UNI 9994-1 “Apparecchiature per estinzione incendi – Estintori di incendio – Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione”. La norma indica i criteri per effettuare la sorveglianza, il controllo, la revisione e il collaudo degli estintori al fine di garantirne l’ efficienza operativa.
Alcune modifiche importanti interessano:
- le fasi di manutenzione passano da 4 a 6;
- le tempistiche di revisione degli estintori idrici cambiano da 18 a 24/48 mesi.
- l’obbligo di marcare, in fase di revisione e collaudo, la data e la denominazione dell’azienda, sia all’interno che all’esterno dell’estintore;
- il limite di vita degli estintori è portato a 18 anni dalla data di costruzione;
- il registro, a cura della persona responsabile (da tenere a disposizione dell’autorità competenti e del tecnico manutentore), in cui tenere traccia dei lavori e dello stato dei lavori;
- la sostituzione, in fase di revisione, della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio;
- la sostituzione, in fase di collaudo, della valvola erogatrice per garantire l’efficienza e la sicurezza di ogni estintore.
La UNI 9994, già dalla versione del 2003 consigliava la sorveglianza mensile, periodicità consigliata che è stata confermata (come raccomandata) dalla nuova versione (appena rivista) della norma, del 2013.
Sorveglianza significa:
- l’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello;
- l’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
- l’estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
- i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;
- l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all’interno del campo verde;
- l’estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
- l’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; in particolare , se carrellato, abbia ruote perfettamente funzionanti;
- il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e sia correttamente compilato. Le anomalie riscontrate devono essere eliminate.
Tali verifiche possono essere documentate all’interno del registro antincendio.
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Allegato VI DM 10/03/1998
6.2 – DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
– SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
– CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
– MANUTENZIONE: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
– MANUTENZIONE ORDINARIA: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di codesto valore espressamente previste.
– MANUTENZIONE STRAORDINARIA: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.
[…]
6.4 – ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.
Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Scopo dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
L’attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.