Autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi – scadenza 31 maggio 2013
[Termine corretto secondo quanto chiarito dal Ministero in relazione all’entrata in vigore del decreto interministeriale sulle procedure standardizzate – In questi mesi si sono diffuse diverse interpretazioni e voci contrastanti in merito alla scadenza dei termini per l’autocertificazione della valutazione dei rischi per le PMI che occupano fino a 10 lavoratori, in merito all’interpretazione coordinata di più disposizioni di legge – vedi aggiornamenti]

E’ stato fissato al 01 giugno 2013, l’obbligo per tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, di essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi.

L’articolo 29 del D.lgs. 81/2008 prevede infatti che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro avrebbe dovuto elaborare entro e non oltre il 31 dicembre 2010 (che non sono ancora definitive ma in teoria sono in fase avanzata di elaborazione e potrebbero essere pubblicate a giorni – una bozza è comunque stata diffusa fin dallo scorso mese di maggio).  L’articolo stabiliva peraltro che i datori di lavoro potessero certificare [autocertificare] di aver effettuato la valutazione dei rischi, quindi senza necessariamente elaborare un vero e proprio documento, fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure, e comunque non oltre il 30 giugno 2012 (poi prorogato al 31 dicembre 2012 – ora prorogato al 31 maggio 2013).

Pertanto a decorrere dal 01 giugno 2013 la sola autocertificazione non sarà più sufficiente: coloro che, avendo meno di 10 addetti, non sono in possesso di un documento di valutazione dei rischi, devono provvedere ad adeguarsi.

Sulla base di quanto chiarito dalla Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro il 22/11/2012, chi fosse già in possesso di un DVR che sia conforme a quanto previsto dagli artt. 17, 28 e 29 del DLgs 81/2008, non deve necessariamente rielaborarlo.

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