Controllo fumi caldaie – Nuove norme DPR 74/2013
E’ stato approvato il regolamento che definisce nuovi criteri generali per l’ esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ ispezione degli impianti termici
Il 27 giugno 2013 sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 149 è stato pubblicato il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.”
Restano invariati il campo di applicazione e la periodicità, per la “cadenza dei controlli” nella manutenzione ai fini della sicurezza ci si deve attenere alle indicazioni fornite dall’installatore della caldaia o del climatizzatore nella dichiarazione di conformità o, in mancanza di queste, dal libretto di uso e manutenzione del fabbricante, o in mancanza di entrambi, alle prescrizioni e alla periodicità prevista dalle norme UNI e CEI. Spetta comunque al manutentore, presa visione dello stato dell’apparecchio e/o dell’impianto, comunicare per iscritto al cliente quali interventi vanno effettuati e con quale tempistica per garantire un funzionamento in sicurezza.
Per quanto riguarda i controlli per l’efficienza energetica (per le caldaie il cosiddetto “controllo fumi” o “controllo combustione”) si applicano le periodicità che possono essere così riassunte: i controlli per impianti di riscaldamento di potenza compresa fra 10 e 100 kW, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se alimentato a gas metano o GPL. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.
Tuttavia
Il Decreto 74/2013 in vigore dal luglio scorso solo in quelle regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla base dell’art. 17 del dlgs 192/2005 (clausola di cedevolezza), ovvero tutte le regioni ad esclusione della Liguria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia che l’hanno recepita prima dell’entrata in vigore dell’ultimo DPR. Queste regioni, dunque, dovranno intervenire per garantire la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del DPR assumendoli come riferimento minimo inderogabile (art. 10 DPR 74/2013).
Limitatamente alla Regione Lombardia, si legge sul sito del CURIT che “eventuali discordanze con provvedimenti regionali attualmente vigenti verranno armonizzati con specifici atti di recepimento. Pertanto in Regione Lombardia rimane in vigore il regolamento adottato con la D.G.R. n. 2601 del 30 novembre 2011.“
[www.curit.it]