Gestione rifiuti – I principali adempimenti in capo alle aziende

La complessità della materia normativa inerente le corrette modalità di gestione rifiuti non consente di esaurire in poche righe tutte le situazioni nè gli adempimenti previsti. Quelli che seguono sono solo alcuni degli aspetti più rilevanti e più comuni alla gran parte delle aziende di produzione e di servizi.

Si ricorda che una non corretta gestione dei rifiuti può comportare anche sanzioni penali.

Deposito temporaneo di rifiuti

Il deposito temporaneo dei rifiuti è il primo deposito, dopo la loro produzione ed è definito e regolato nel modo seguente dal DLgs 152/2006:

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

– con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

– quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l’anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;”

-> Vedi anche: deposito temporaneo e limiti quantitativi.

Lo stoccaggio

Il deposito temporaneo deve essere effettuato in modo corretto; a titolo esemplificativo si riportano due aspetti: modalità di deposito/stoccaggio; identificazione.

I rifiuti devono essere sempre depositati separatamente: si ricorda che la miscelazione di rifiuti è un reato.

I rifiuti non devono generare inquinamento del suolo o del sottosuolo o delle acque. Per gli oli o rifiuti liquidi deve essere presente un bacino di contenimento che impedisca lo sversamento di rifiuti, quindi protetto dall’accumulo di acque meteoriche; rifiuti solidi quali fanghi e residui di verniciatura, batterie, filtri devono essere conservati in luogo protetto dagli agenti atmosferici e in contenitori chiusi che non diano luogo a rilasci di alcun genere.

In prossimità del deposito è bene sia riportata la tipologia del rifiuto (eventualmente il codice CER), in modo da non sbagliare ed incorrere nel reato di miscelazione di rifiuti e la simbologia di deposito rifiuti pericolosi.

Classificazione dei rifiuti

Ricordo che la classificazione dei rifiuti è responsabilità del produttore e dovrà essere aggiornata alle nuove disposizioni normative in vigore dal 01 giugno 2015, con particolare riferimento a codici CER e frasi di rischio.

In estrema sintesi, ai fini di una corretta classificazione devono essere acquisite le schede di sicurezza dei prodotti chimici che generano il rifiuto (se del caso). In caso di dubbio ed in particolare con riferimento all’olio esausto può anche essere effettuata una analisi del rifiuto.

Si veda in proposito:

Consegna a soggetti autorizzati

E’ dovere del produttore o detentore dei rifiuti il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento. Per questo le specifiche autorizzazioni al trasporto, recupero o smaltimento devono essere richieste e verificate (per specifico codice CER del rifiuto e targa dell’automezzo che ritira i rifiuti), sotto la responsabilità del produttore – committente.

Il trasporto deve essere accompagnato da specifico formulario, prodotto in 4 copie di cui l’ultima (la quarta) deve ritornare al produttore, ad evidenza dell’avvenuto smaltimento. Il ricevimento della quarta copia deve quindi sempre essere verificato.

Compilazione dei registri di carico e scarico

I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

I registri di carico e scarico dei rifiuti devono essere sempre compilati entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto (carico) o dalla sua consegna al trasportatore (scarico). Si allega una istruzione operativa (facsimile) per la compilazione.

Il produttore o detentore è responsabile del rifiuto fino all’arrivo a destinazione: per questo è importante verificare sempre il ricevimento della 4a copia del formulario di trasporto, che attesta l’arrivo a destinazione, riportando nelle annotazioni l’eventuale divergenza di peso verificato a destino. In caso di mancato ricevimento della quarta copia entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore ha il dovere di dare specifica comunicazione alla Provincia.

I registri devono sempre essere conservati presso l’unità operativa dove avviene la produzione del rifiuto.

Modello Unico di Dichiarazione (MUD)

Se l’azienda  risulta soggetta a MUD, entro il 30 aprile di ogni anno deve essere presentato il MUD alla Camera di Commercio competente per territorio, ossia la dichiarazione sui rifiuti movimentati nell’anno precedente.

Per maggiori dettagli si veda il seguente link: MUD 2017.

SISTRI

Se l’azienda è soggetta, unitamente alla gestione cartacea dovrà essere effettuata la gestione SISTRI, secondo quanto esplicitamente previsto (www.sistri.it).

Vedi anche: SISTRI: nuova proroga al 01 gennaio 2018

 

Le indicazioni di cui sopra non possono essere considerate esaustive e possono comportare aspetti specifici in relazione alla tipologia di attività svolta.

Per maggiori informazioni in merito alla modalità di deposito, per un check-up,
per una proposta di tenuta registri carico e scarico
per la presentazione del MUD:
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Pagine a cura di:
Via M. Teresa di Calcutta, 4/E
46023 Gonzaga (Mantova)

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