Dgr n. 983/2018 – Nuova disciplina delle attività “in deroga”
Con la la dgr n.983 del 11.12.2018 – pubblicata sul BURL 51 del 18.12.2018 Serie Ordinaria (che ha aggiornato la precedente dgr 8832/2008 e smi) è stata revisionata la disciplina delle attività cosiddette “in deroga” alla luce delle modifiche apportate dal DLgs 183/2017 all’art. 272 cc. 2 e 3 del d.lgs 152/2006 e dalla entrata in vigore del DPR 59/2013 “Regolamento AUA”.
La nuova delibera – come si legge sul portale regionale – individua:
- l’elenco delle attività soggette a tale regime autorizzativo (allegato 1),
- i criteri e le procedure per l’adesione all’autorizzazione generale (allegato 2),
- le modalità di trasmissione delle domanda di adesione, di modifica e di comunicazione amministrativa (allegati 3a, 3b, 3c).
Le prescrizioni specifiche di tipo tecnico-gestionali, ivi inclusi i valori limite alle emissioni, continuano ad essere definiti all’interno degli allegati tecnici settoriali approvati (o in fase di approvazione) per tutte le tipologie di attività individuate dalla delibera (dds 532/2009 e successivi).
Principali novità
Sono state introdotte nuove attività ed è stata incrementata la soglia di alcune attività esistenti; la DGR incarica la competente Struttura della DG Ambiente e Clima dell’approvazione dei nuovi allegati tecnici riportanti le prescrizioni tecniche e gestionali, ivi inclusa l’individuazione dei valori limite alle emissioni, relativi alle nuove attività cosiddette «in deroga» introdotte dal presente provvedimento, di seguito elencate, individuandone le rispettive soglie:
- Medi impianti di combustione industriali (superiori a 1 MW e inferiori a 3 MW);
- Lavorazione materiali lapidei;
- Taglio laser su superfici diverse da carta e tessuti;
- Attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale;
- Lavorazione del vetro.
La DGR precisa che sarà possibile presentare domanda di adesione all’autorizzazione generale solo nel caso in cui è stato adottato o aggiornato l’allegato tecnico di riferimento.
- Possibilità di aderire all’autorizzazione, per specifiche attività esplicitamente individuate, anche nel caso di stabilimenti già autorizzati “in via ordinaria”;
- Estensione della durata della autorizzazione a 15 anni dalla data di adesione; tale durata si applica “retroattivamente” anche alle attività autorizzate ai sensi della dgr 8832/2008;
- Modifica delle condizioni di esclusione dalla possibilità di avvalersi del regime delle autorizzazioni in deroga in caso di utilizzo di miscele o sostanze “classificate”.
Sostanze/miscele “classificate”
Come tali si intendono le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
La presenza di sostanze/miscele pericolose nel ciclo produttivo da cui si origina l’emissione, esclude la possibilità di aderire all’autorizzazione “in via generale” per le attività/impianti in deroga.
Ai fini della verifica dell’esclusione dalle attività/dagli impianti in deroga è necessario valutare –
nell’ambito delle materie prime utilizzate nel ciclo tecnologico da cui si origina l’emissione – la classificazione della miscela; il richiamo al termine “sostanza” è da intendersi riferito ai soli casi in cui tra le materie prime vi siano sostanze “pure”.
Significato di “modifica”
La DGR chiarisce il significato di “Modifica del ciclo produttivo”: per modifica del ciclo produttivo si intende una modifica concernente il ciclo tecnologico e le emissioni tale per cui l’attività oggetto di autorizzazione generale continua a rientrare nell’ambito di applicazione dell’allegato tecnico per il quale ha presentato precedentemente domanda di autorizzazione e garantisce il rispetto delle prescrizioni ivi contenute.
Sono modifiche del ciclo produttivo che richiedono una comunicazione:
- l’aggiunta/eliminazione o accorpamento dei punti di emissione oppure;
- la modifica della tipologia di sistema di abbattimento in riferimento alle schede di cui alla dgr 3552/2012.
In riferimento alla capacità produttiva, sono inoltre da considerarsi modifiche del ciclo produttivo soggette a comunicazione, salvo diversamente stabilito negli allegati tecnici, quelle che implicano:
- per le attività sotto “soglia massima”, un incremento delle materie prime tali da superare tale soglia;
- per le attività sopra “soglia massima”: un incremento delle materie prime che concorrono alla determinazione della soglia superiore al 25% del valore indicato nella relazione tecnica di riferimento o la riduzione sino al rispetto della “soglia massima”;
Le suddette modifiche sono da considerarsi come non sostanziali ai fini della determinazione della tariffa istruttoria ai sensi della dgr n. 9201 del 30 marzo 2009 e degli aspetti sanzionatori ex art. 279 del d.lgs 152/2006.
Fermo restando le condizioni sopra riportate, non sono soggette a comunicazione le modifiche non contemplate nei casi precedenti quali: la sostituzione di macchinari, la sostituzione dei sistemi di abbattimento se ricadenti nella stessa tipologia, la traslazione di impianti/macchinari, la modifica quali/quantitativa delle materie prime utilizzate purchè entro le soglie sopra riportate.
Vedi: