Albo Gestori Ambientali: nuovo regolamento
E’ stato pubblicato lo scorso 23 agosto ed è entrato in vigore il 07 settembre 2014 il D.M. 03 giugno 2014 n. 120 recante “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”
Il decreto abroga e sostituisce il precedente regolamento, apportando numerose novità in materia.
Principali novità
Riorganizzazione delle categorie di iscrizione
- Sono state inserite le seguenti categorie:
- categoria 2-bis per i produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 Kg/litri al giorno, ai sensi dell’art. 212, comma 8 del d.lgs. 152/2006;
- categoria 3-bis per i distributori ed i trasportatori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti con le procedure semplificate previste dal decreto ministeriale n. 65/2010;
- categoria 6 per le imprese che effettuano soltanto trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi dell’art. 194, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
- categoria 7 per gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci ed i porti, ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell’impresa ferroviaria o navale, ai sensi dell’art. 212, comma 12, del d.lgs. 152/2006.
Definizione del ruolo di responsabile tecnico
- definizione del ruolo del responsabile tecnico, con il compito di assicurare la corretta organizzazione della gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente nonchè di vigilare sulla relativa applicazione. Sarà il Comitato Nazionale a definire i requisiti di questa figura per quanto riguarda in particolare il titolo di studio, gli anni e la tipologia di esperienza maturata nel settore di attività; l’idoneità derivante dalla verifica di apprendimento a conclusione di un percorso formativo soggetto ad aggiornamento quinquennale
Semplificazioni amministrative
- semplificazioni amministrative previste sono:
- l’autocertificazione di permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione in caso di rinnovo o di variazioni;
- la sostituzione delle perizie con la certificazione dell’idoneità dei mezzi da parte del responsabile tecnico;
- l’acquisizione d’ufficio da parte della sezione regionale dell’Albo delle variazioni societarie trasmesse al REA.
Altre disposizioni
Il rinnovo deve essere effettuato ogni 5 anni presentando domanda cinque mesi prima della scadenza.
Le iscrizioni (relative alle attività di cui all’art. 8 cooma 1 del decreto) restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza.
Il testo integrale del provvedimento è scaricabile a questo link: DM 120-2014