Albo Gestori Ambientali: nuovo regolamento

Albo Gestori Ambientali

 

 

E’ stato pubblicato lo scorso 23 agosto ed è entrato in vigore il 07 settembre 2014 il D.M. 03 giugno 2014 n. 120 recante “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali

Il decreto abroga e sostituisce il precedente regolamento, apportando numerose novità in materia.

Principali novità

Riorganizzazione  delle  categorie  di iscrizione

gestori rifiuti

  • Sono state inserite le seguenti categorie:
    • categoria   2-bis  per i produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti  non pericolosi e pericolosi fino a 30 Kg/litri al giorno, ai sensi dell’art. 212, comma 8 del d.lgs. 152/2006;
    • categoria  3-bis  per i distributori ed i trasportatori di rifiuti da apparecchiature  elettriche  ed elettroniche gestiti con le procedure semplificate previste dal decreto ministeriale n. 65/2010;
    • categoria   6  per  le  imprese  che  effettuano  soltanto  trasporto transfrontaliero  di  rifiuti  ai  sensi  dell’art. 194, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
    • categoria   7   per   gli  operatori  logistici  presso  le  stazioni ferroviarie,  gli  interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali   merci  ed  i  porti,  ai  quali,  nell’ambito  del  trasporto intermodale,  sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da  parte  dell’impresa ferroviaria o navale, ai sensi dell’art. 212, comma 12, del d.lgs. 152/2006.

Definizione del ruolo di responsabile tecnico

  • definizione  del  ruolo del responsabile tecnico, con il compito di assicurare  la  corretta  organizzazione  della  gestione  dei  rifiuti nel rispetto della normativa vigente nonchè di vigilare sulla relativa applicazione.  Sarà il Comitato  Nazionale  a definire i requisiti di questa figura per quanto riguarda in particolare il titolo di studio, gli  anni  e  la  tipologia  di  esperienza  maturata  nel settore di attività; l’idoneità derivante dalla verifica di apprendimento a conclusione di un percorso formativo soggetto ad aggiornamento quinquennale

Semplificazioni  amministrative

  • semplificazioni amministrative previste sono:
    • l’autocertificazione   di  permanenza  dei  requisiti  richiesti  per l’iscrizione in caso di rinnovo o di variazioni;
    • la sostituzione delle perizie con la certificazione dell’idoneità dei mezzi da parte del responsabile tecnico;
    • l’acquisizione  d’ufficio  da parte della sezione regionale dell’Albo delle variazioni societarie trasmesse al REA.

Altre disposizioni

Il rinnovo deve essere effettuato ogni 5 anni presentando domanda cinque mesi prima della scadenza.

Le iscrizioni (relative alle attività di cui all’art. 8 cooma 1 del decreto) restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza.

Il testo integrale del provvedimento è scaricabile a questo link: DM 120-2014

Pagine a cura di:
Via M. Teresa di Calcutta, 4/E
46023 Gonzaga (Mantova)

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