REACH: obblighi per i distributori

Distributori: chi sono ai sensi del REACH?!? Per esempio, i commercianti al dettaglio e all’ingrosso sono distributori ai sensi dei regolamenti REACH e CLP.

Trattandosi di un quadro abbastanza complesso sono riportate nel seguito alcune note di sintesi ed inevitabilmente non esaustive.

Magazzino chimici - Distributore - REACHPremessa:

  • chi fabbrica una sostanza è considerato un fabbricante;
  • chi acquista la sostanza al di fuori dell’UE è considerato un importatore;
  • chi fa uso della sostanza è considerato ai fini del REACH un utilizzatore a valle;
  • chi commercializza (nelle ipotesi di cui sotto) è un distributore.

Fabbricanti e importatori sono certamente soggetti a registrazione, eventualmente notifica e comunque un percorso abbastanza complesso.

Utilizzatore e distributore a oneri meno impegnativi.

Articoli – Attenzione! – Da considerare che si comprendono in questo discorso non solo le sostanze in quanto tali (eventualmente  in miscela) ma anche le sostanze contenute in articoli, se hanno certe caratteristiche.

Immagazzinamento e immissione sul mercato

Ipotesi di partenza: solo immagazzinamento e immissione sul mercato di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, senza compiere nessun’altra attività con essa.

In questo caso siete considerati “distributori” a norma del regolamento REACH.

I rivenditori al dettaglio, i riconfezionatori (che si limitano al riconfezionamento) e le imprese di stoccaggio sono soggetti agli stessi obblighi dei distributori.

Gli obblighi

Informazione

In quanto distributori, siete obbligati a trasmettere informazioni da un attore della catena di approvvigionamento all’altro.

Echa reach sostanze pericoloseIl distributore riveste (nello spirito del REACH) un ruolo chiave per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni all’interno della catena di approvvigionamento (in entrambe le direzioni).

Fra le informazioni che devono essere trasmesse potrebbero essere comprese:

  • scheda di dati di sicurezza (SDS) (corredata o meno di scenario d’esposizione) e adeguate misure di gestione dei rischi raccomandate;
  • gestione di richieste specifiche di informazioni da parte di un utilizzatore a valle (es. se l’utilizzatore a valle mi chiede evidenza della conformità a REACH ho il dovere di soddisfarla, eventualmente anche mediante richieste dirette alla mia catena di approvvigionamento); NB: REACH addirittura fissa in 45 giorni il tempo massimo di risposta a chi presenta richieste di informazioni;
  • informazioni relative all’identificazione degli usi previsti (che devono essere chiari, eventualmente anche tramite la SDS);
  • informazioni su sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) contenute in articoli (che eventualmente posso acquisire mediante la mia catena di approvvigionamento).
  • eventuali informazioni su proprietà pericolose in genere (“I distributori sono tenuti a fornire ai clienti informazioni sufficienti per consentire l’uso sicuro dell’articolo, incluso quanto meno il nome della sostanza pericolosa”).

Ovviamente qualunque contenitore deve essere correttamente etichettato ai sensi del regolamento CLP.

Acquisizione di informazioni

Passaggio necessario in relazione a quanto riportato sopra è la richiesta di informazioni.

Prima di immettere sul mercato una sostanza, una miscela o un articolo, il distributore deve assicurarsi che sia consentito nel mercato SEE. Deve verificare che non siano presenti sostanze soggette ad autorizzazione, registrazione o nella “candidate list” anche contattando il proprio fornitore (averne evidenza documentale), chiedendo evidenza di conformità (ossia che siano stati completati tutti gli step previsti).

-> Una nota importante: le SVHC (sostanze preoccupanti) cambiano nel tempo, per cui tutto il sistema informativo deve essere costantemente (periodicamente) aggiornato (comprese le SDS e le eventuali richieste di informazioni ai fornitori).

Il distributore è tenuto a conservare le informazioni su una sostanza o miscela per almeno 10 anni dall’ultima fornitura.

 

-> vedi la pagina dedicata sul sito dell’ECHA

[fonte: echa.europa.eu]

Per approfondire:

Pagine a cura di:
Via M. Teresa di Calcutta, 4/E
46023 Gonzaga (Mantova)

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