Terre e rocce da scavo e matrici materiali di riporto

Il 22 agosto scorso è entrato in vigore il DPR 120 del 2017, il quale ha definito la disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo; il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 10 novembre, ha emesso la circolare prot. n. 0015789, con lo scopo di fornire dei chiarimenti di tipo interpretativo alle Amministrazioni relativi agli interventi di trasformazione urbana in aree nelle quali sono presenti matrici materiali di riporto. Nel seguito una breve sintesi con alcuni degli aspetti più rilevanti.

Il caso sottoprodotti

È importante sottolineare che nell’articolo 4 comma 3 del DPR 120/17 sono stati definiti i criteri secondo il quale le terre e rocce da scavo contenenti matrici di materiali di riporto possono essere trattate come sottoprodotti: “nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengono materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all’allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998, recante “individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.”

La circolare citata precedentemente suddivide le questioni da chiarire in tre parti:

  1. Definizione e qualificazione giuridica delle matrici materiali di riporto;
  2. Quadro normativo di riferimento in materia di gestione;
  3. Gestione delle terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto.

1. Definizione e qualificazione giuridica delle matrici materiali di riporto

L’articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dice che: “Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.

Attraverso l’articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge n. 28 del 24 marzo 2012, viene fornita una definizione di matrici materiale di riporto: “costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri”. Esse vengono quindi equiparate al suolo, in particolari condizioni, facendo si che ricadano nell’articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 citato sopra.

Il DPR 120/2017 resta sulla stessa linea del quadro normativo sopra esposto. Nell’articolo 24, comma 1 di tale DPR, vengono inoltre definite le due caratteristiche che le terre e rocce da scavo devono possedere per poter essere escluse dalla disciplina rifiuti:

  • Essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 285, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • Devono essere utilizzate nel sito di produzione.

Tale articolo ricorda inoltre che “la non contaminazione è verificata ai sensi dell’allegato 4 dello stesso DPR”.

2. Quadro normativo di riferimento in materia di gestione

Per delineare il quadro normativo di riferimento, è necessario partire dall’articolo 3 del decreto legge n. 2/2012, modificato dall’articolo 41, comma 3, del decreto legge 69/2013. In particolare risultano rilevanti due commi di tale articolo:

  • Comma 2 – Il quale stabilisce che, al fine dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 152/2006, sulle matrici materiali di riporto deve essere effettuato il test di cessione sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del D.M. dell’ambiente 5 febbraio 1998, con lo scopo di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee. Dove risultano essere conformi ai limiti del test, tali materiali devono rispettare la legislazione vigente in tema di bonifica dei siti contaminati.
  • Comma 3 – Prevede che, nel caso in cui le matrici materiali di riporto non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione, esse vengano considerate come fonti di contaminazione e debbano essere rimosse o rese conformi ai limiti tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti, oppure debbano essere sottoposte a messa in sicurezza permanente attraverso l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

Si specifica che, prima di poter riutilizzare in situ del materiale di riporto che presenta una fonte di contaminazione, risulta necessario procedere alla eliminazione di tale fonte e non dell’intera matrice materiale di riporto.

Nel caso in cui i materiali prodotti dagli scavi, sia in un sito oggetto di bonifica (art. 26 del DPR n. 120/2017) che in un altro sito (decreto legge n. 133/2014), non risultino essere contaminati e rispettino quindi la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, è sempre consentito il riutilizzo in situ restando esclusi dalla normativa dei rifiuti secondo l’art. 185, comma 1, lett. b) e c), D.lgs. 152/2006.

Se al contrario tali materiali risultino non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma comunque inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, è consentito il riutilizzo in situ secondo quanto esposto nell’art. 34 comma 10 del decreto legge n. 133/2014.

3. Gestione delle terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto

Da quanto esposto fino ad ora si evince che:

  1. le terre e rocce da scavo che contengono matrici materiali di riporto nei limiti riportati nell’articolo 4, comma 3, del DPR n. 120/2017, le quali risultino conformi al test di cessione e non contaminate, possono essere gestite come sottoprodotti;
  2. le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto non contaminate e conformi al test di cessione, possono essere riutilizzate in sito in conformità a quanto previsto dall’articolo 24 del DPR n. 120/2017;
  3. le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto contaminate e non conformi al test di cessione risultano essere fonti di contaminazione. In tal caso, le matrici materiali di riporto devono, alternativamente e non cumulativamente, essere:
    • rimosse o attraverso la bonifica o con la messa in sicurezza operativa, ricorrendone le condizioni di legge (art. 240 D.lgs 152/2006);
    • sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute; tali attività vanno intraprese nei casi in cui la normativa sulle bonifiche prevede l’applicabilità della messa in sicurezza permanente;
    • rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti; tali tecniche vanno intraprese se il suolo viene escavato e, ai fini del suo eventuale successivo utilizzo, non ricorrano le condizioni per la gestione in qualità di sottoprodotto o per il riutilizzo in sito.

Come si legge nella circolare, “in estrema sintesi, nel caso le matrici materiali di riporto rispettino la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, e pertanto non risultino essere contaminate, è sempre consentito il riutilizzo in situ. Nel caso in cui nelle matrici materiali di riporto sia presente una fonte di contaminazione è necessario procedere alla eliminazione di tale fonte di contaminazione e non dell’intera matrice materiale di riporto prima di poter riutilizzare in situ il materiale di riporto stesso“.

Vedi anche: Circolare chiarimenti terre rocce 2017

 

[a cura di: Dott.ssa Giulia Magnani – Syrios S.r.l.]

Pagine a cura di:
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