Valutazione di impatto acustico: quando è richiesta

Abbiamo già parlato del DPR 227/2011 e dei casi in cui non è richiesta la documentazione di impatto acustico (a livello nazionale). Trovi un articolo a questo link.

Regione Lombardia ha predisposto un documento denominato “Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO e di VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO”, che ora viene modificato con alcuni aspetti che riguardano in particolare la documentazione di impatto acustico per officine meccaniche e carrozzerie, riparazione e manutenzione autoveicoli, motocicli e biciclette.

Le modifiche apportate riguardano principalmente l’Allegato I [con l’aggiunta di una sezione denominata “Appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico delle attivita’ di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette“], il quale si aggiunge all’allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313 come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4025 del 14 dicembre 2020.

Le modifiche: quando non serve la valutazione di impatto acustico

La documentazione può essere predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal titolare/gestore del circolo privato o pubblico esercizio [QUINDI: non è richiesta valutazione da parte di tecnico competente] in uno dei seguenti casi.

Caso A.1
a. Attività svolta esclusivamente in orario diurno (06:00-22:00).
b. L’attività non effettua servizi di riparazione/sostituzione pneumatici (escludendo le biciclette), servizi di
autolavaggio, di revisione veicoli, di riparazione di carrozzerie (a meno di piccole riparazioni che non
implicano l’utilizzo di utensili o attrezzature rumorose
), di soccorso stradale e non è collegata ad attività
di commercio di autoveicoli (es. concessionaria).
c. Impianti tecnologici e macchinari collocati all’interno dell’ambiente di lavoro o in ambiente chiuso.
d. Attività svolte esclusivamente in ambienti chiusi.

Caso A.2
a. Attività NON strutturalmente connessa con edifici con destinazione d’uso residenziale.
b. Attività svolta esclusivamente in orario diurno (06:00-22:00).
c. Distanza da edifici residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo di almeno 50 m.
d. L’attività non effettua servizi di autolavaggio, di revisione veicoli, di riparazione di carrozzerie (a meno di piccole riparazioni che non implicano l’utilizzo di utensili o attrezzature rumorose), di soccorso stradale e non è collegata ad attività di commercio di autoveicoli (es. concessionaria).
e. Impianti tecnologici e macchinari collocati all’interno dell’ambiente di lavoro o in ambiente chiuso o
dotati di sistemi di insonorizzazione con dato tecnico di abbattimento di almeno 15 dB(A).
f. Attività svolte esclusivamente in ambienti chiusi.

Caso A.3
a. Attività NON strutturalmente connessa con edifici con destinazione d’uso residenziale.
b. Attività svolta esclusivamente in orario diurno (06:00-22:00).
c. Distanza da edifici residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo di almeno 75 m.
d. L’attività non effettua servizi di revisione veicoli, di riparazione di carrozzerie (a meno di piccole
riparazioni che non implicano l’utilizzo di utensili o attrezzature rumorose), di soccorso stradale e non è
collegata ad attività di commercio di autoveicoli (es. concessionaria).
e. Impianti tecnologici e macchinari collocati all’interno dell’ambiente di lavoro o in ambiente chiuso o
dotati di sistemi di insonorizzazione con dato tecnico di abbattimento di almeno 15 dB(A).

Caso A.4
a. Attività NON strutturalmente connessa con edifici con destinazione d’uso residenziale.
b. Distanza da edifici residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo di almeno 150 m.
c. Impianti tecnologici e macchinari collocati all’interno dell’ambiente di lavoro o in ambiente chiuso o
dotati di sistemi di insonorizzazione con dato tecnico di abbattimento di almeno 15 dB(A).

Quando occorre documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale?

Qualora il circolo privato o il pubblico esercizio non ricada nei casi sopra descritti, la documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

-> Vedi l’allegato come modificato dalla DGR n. XI/4025 del 14 dicembre 2020: 

[A cura di: Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

Pagine a cura di:

Via M. Teresa di Calcutta, 4/E
46023 Gonzaga (Mantova)
www.syrios.it - info@syrios.it


Ti serve una valutazione di impatto o di clima acustico?

Una consulenza specialistica a livello di requisiti acustici degli edifici?

Devi effettuare misure di rumore (pressione e potenza sonora)  su macchine e apparecchiature?
 



Tutte le notizie