RENTRi: i nuovi decreti sulle modalità operative

Con l’uscita degli ultimi decreti direttoriali 143/2023 e 251/2023, sono state definite rispettivamente le modalità operative per la trasmissione dei dati al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), e le modalità per la compilazione del formulario identificativo del rifiuto (FIR) e del registro cronologico di carico-scarico.

D.D. 143/2023 e trasmissione dati al RENTRi

Il D.D. 143/2023 del 6 novembre definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del D.M. 59/2023:

  • modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera a);
  • istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera b);
  • requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera c);
  • modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g).

D.D. 251/2023 e compilazione registri e formulari

Invece il D.D. 251/2023 del 21 dicembre definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettera d) del D.M. 59/2023 relative alle modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 tramite due allegati:

  • allegato 1: Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti;
  • allegato 2: Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

Le principali novità in merito al registro di carico e scarico

RENTRi e registro di carico e scarico: cosa cambia?

Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 introduce:

  1. nuovi modelli di registro carico-scarico;
  2. l’obbligo di vidimazione digitale e tenuta digitale dei registri di carico e scarico a partire dall’iscrizione al RENTRI;
  3. l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro di carico e scarico.

Non cambiano i soggetti obbligati alla tenuta dei registri e i soggetti esonerati, non varia il periodo di conservazione del registro e le tempistiche per annotare i movimenti su di esso, così come previsto nell’art. 190 del D.lgs. 152/2006.

I nuovi modelli

Le novità dei nuovi modelli introdotti sono riassumibili nei seguenti tre punti:

  1. un unico modello di registro di carico e scarico (non si prevede più un modello differenziato per gli intermediari).
  2. integrazione delle informazioni contenute nei formulari di identificazione del rifiuto (ad es. il peso verificato a destino, le quantità respinte).
  3. nuove tipologie di movimenti:
    • a. per il carico: produzione di rifiuti derivanti da attività di trattamento, produzione fuori dall’unità locale;
    • b. per lo scarico dei rifiuti, tracciando i passaggi interni allo stesso impianto tra diverse operazioni di recupero o smaltimento, e dei materiali derivanti dall’attività di recupero;
    • c. per tracciare qualunque rettifica alle registrazioni.

Le istruzioni per la compilazione dei modelli sono definite nell’allegato 1 del D.D. 251/2023.

I tempi: fino a quando i “vecchi” registri?

Fino al 12 febbraio 2025, il registro si tiene con i modelli “vecchi”, definiti dal D.M. 148/1998 in formato cartaceo e con vidimazione presso la CCIAA.

Dal 13 febbraio 2025, operatori professionali e produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti tengono e vidimano il registro in formato digitale.

Dal 13 febbraio 2025 e fino alla data di iscrizione al RENTRI i produttori con meno di 50 dipendenti continuano a tenere il registro in formato cartaceo ma con il nuovo modello scaricabile dal portale a partire dal 14 dicembre 2024, da vidimare presso la CCIAA.

Attenzione: dall’iscrizione scatta l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale.

Il registro in formato digitale

Il registro tenuto esclusivamente in modalità digitale deve essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di commercio accessibile tramite il RENTRI.

Per la tenuta in formato digitale, gli operatori possono utilizzare:

  • i propri sistemi gestionali;
  • i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.

L’obbligo di trasmissione dei dati: entro quando?

Gli operatori trasmettono al RENTRI i dati contenuti nel registro di carico e scarico digitale.

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro locale.

La trasmissione può essere effettuata mediante:

  • interoperabilità tra il sistema gestionale dell’utente e il RENTRI
  • i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

La trasmissione al RENTRI può essere effettuata anche dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati ai sensi dell’art. 18 del Regolamento: in questo caso la trasmissione viene effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

Le nuove modalità di gestione dei formulari di trasporto

RENTRi e formulari di trasporto: che cosa cambia?

Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59:

  1. definisce il nuovo modello di FIR (formulario di trasporto) che entra in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori;
  2. fissa una scadenza unica a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il FIR in formato digitale;
  3. prevede l’obbligo di vidimazione digitale (sia per i FIR cartacei che digitali);
  4. stabilisce l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi;
  5. mette in capo al destinatario, nel caso di FIR digitale, l’obbligo di trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

Rimangono immutati i soggetti obbligati all’emissione e alla gestione dei FIR, oltre che ai soggetti esonerati, l’esonero della responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti a seguito dell’acquisizione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti.

I nuovi modelli

La modulistica è stata modificata per codificare situazioni e casistiche sino ad ora gestite esclusivamente attraverso le annotazioni; le novità riguardano:

  • sezione specifica per il trasporto intermodale;
  • inserimento dei dati dell’intermediario;
  • presenza di riquadri dedicati da utilizzare in caso di trasbordo, respingimento e sosta tecnica.

Le istruzioni per la compilazione dei modelli sono definite nell’allegato 2 del D.D. 251/2023.

I tempi: fino a quando i “vecchi” formulari?

Fino al 12 febbraio 2025 il formulario di trasporto si tiene con i modelli “vecchi”, definiti dal D.M. 145/1998 in formato cartaceo e con vidimazione presso la CCIAA o tramite il servizio delle Camere di commercio VIVIFIR.

Dal 13 febbraio 2025 e fino al 12 febbraio 2026 il FIR si tiene ancora in formato cartaceo ma con il nuovo modello da vidimare digitalmente tramite il RENTRI. La compilazione può essere effettuata utilizzando:

  • i propri sistemi gestionali;
  • i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
  • manualmente.

Dalla data unica del 13 febbraio 2026 i produttori iscritti al RENTRI emettono il FIR in formato digitale. I produttori non tenuti all’iscrizione al RENTRI continuano a produrre i FIR cartacei.

Il nuovo FIR cartaceo

Il produttore deve innanzitutto stampare dal portale RENTRI il FIR cartaceo in due copie e trattenere la prima.

Il trasportatore e il destinatario aggiungono le informazioni di competenza e sottoscrivono il FIR cartaceo.

Il trasportatore trasmette, al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario. La trasmissione della copia può avvenire mediante:

  1. consegna diretta;
  2. posta elettronica certificata;
  3. servizi resi disponibili dal RENTRI. (In questo ultimo caso gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI.)

Il formulario in formato digitale

A partire dal 13 febbraio 2026, il FIR è emesso in formato digitale dai produttori iscritti al RENTRI. La vidimazione dello stesso avviene sempre tramite il RENTRI.

Per la compilazione del FIR digitale è possibile utilizzare:

  • i sistemi gestionali degli operatori;
  • i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica tramite il RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali

ATTENZIONE!  Il FIR è emesso in formato digitale esclusivamente:

  1. per i rifiuti pericolosi;
  2. per i rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, quando il produttore ha più di 10 dipendenti.

Per i rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività non vi è obbligo di emissione del FIR in formato digitale.

L’obbligo di trasmissione dei dati

Dal 13 febbraio 2026, i produttori, trasportatori e destinatari iscritti trasmettono al RENTRI i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi nelle tempistiche fissate dal D.D. 251/2023.

La trasmissione può essere effettuata mediante:

  • interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI
  • servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

La trasmissione al RENTRI dei dati del FIR può essere effettuata anche dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati.

[A cura di: Dott. Andrea Lana, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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