I cantieri e la nuova patente a punti

[07 maggio 2024 – Articolo aggiornato a seguito della conversione in legge del DL 19/2024]

Il 02 marzo 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge relativo alle “ulteriori disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che introduceva al suo interno la modifica all’articolo 27 del D.Lgs 81/2008 introducendo la “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi nei cantieri edili.

Il decreto legge n.19/2024 introduce la patente a punti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.

Il decreto è stato convertito in legge (n. 56), con modificazioni, e pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2024; le modifiche sono riportate nell’allegato alla legge. Con la conversione in legge (n.56 del 29 aprile 2024) sono state apportate alcune modifiche al testo, che verranno di seguito esaminate.

Chi è obbligato?

Il capo VIII, articolo 29, comma 19 porta la modifica dell’art. 27 del D.lgs 81/08, e va ad introdurre il “sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”, altrimenti detta patente a punti, che diverrà obbligatoria a partire dal 01 ottobre 2024 per i soggetti che operano od intendono operare nell’ambito dei cantieri edili temporanei o mobili.

Una importante novità introdotta con le modifiche nella conversione in legge è che sono esplicitamente esclusi dall’obbligo della patente a punti “coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

Viene inoltre precisato come per le imprese o i lavoratori stranieri, in ambito UE, è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dallo stato di origine; parimenti in caso di paese extra-UE è sufficiente un documento equivalente purché riconosciuto secondo la legge italiana.

Patente a punti: come si ottiene?

Per ottenere la patente il responsabile legale dell’impresa (o il lavoratore autonomo) devono possedere:

  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 oppure, se lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08;
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC);
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  • l’avvenuta designazione dell’RSPP.

La patente viene rilasciata in formato digitale dalla sede territorialmente competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con 30 crediti iniziali.

Non sono tenute al possesso della patente a punti le imprese in possesso della qualificazione SOA: viene tuttavia precisato nella conversione in legge che devono essere imprese in classifica pari o superiore alla III.

Con la conversione in legge è stata inoltre introdotta la possibilità di ricorrere all’autocertificazione di possesso dei requisiti, ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

La patente può essere revocata?

Si.

Con la conversione in legge è stata introdotta la possibilità di revoca della patente in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più dei requisiti sopra riportati, in seguito di controlli successivi la rilascio.

A seguito della revoca l’impresa o il lavoratore autonomo non potranno richiedere il rilascio di una nuova patente prima che siano trascorsi 12 mesi dalla revoca.

Quando si perdono punti?

Gli adempimenti che comportano la decurtazione di crediti, e l’ammontare di crediti persi, sono indicati all’allegato I-bis (allegato 2-bis della legge 26/2024), introdotto con la conversione in legge, e di seguito riportati.

N.FATTISPECIEDECURTAZIONE DI CREDITI
1Omessa elaborazione documento di valutazione dei rischi5
2Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione3
3Omessi formazione e addestramento2
4Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile3
5Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza3
6Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto2
7Mancanza di protezioni verso il vuoto3
8Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno2
9Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi2
10Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi2
11Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)2
12Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo2
13Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto1
14Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 283
15Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche3
16Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 1013
17Omessa valutazione del rischio di annegamento2
18Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie2
19Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi3
20Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 1771
21Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 731
22Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 732
23Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 733
24Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 231
25Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni5
26Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro8
27Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro15
28Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto20
29Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto10

La conversione in legge precisa inoltre che nel caso del medesimo accertamento siano riscontrate più violazioni tra quelle indicate nell’allegato I-bis, in crediti verranno decurtati fino ad un massimo pari al doppio della decurtazione prevista per la violazione più grave accertata

L’ispettorato nazionale del lavoro può anche procedere alla sospensione cautelativa della patente a punti per un periodo che arriva ad un massimo di 12 mesi nei casi ai punti 27 e 28 dell’allegato I-bis, come già nel precedente decreto legge, ma ora anche nel caso al punto 26 (inabilità parziale permanente).

Con quanti punti si può operare?

Le imprese e gli autonomi possono operare in cantieri temporanei o mobili fintanto che il punteggio non sia inferiore a 15 crediti, pena il pagamento di una sanzione amministrativa che, a seguito della modifica con la conversione in legge, risulta pari al 10% del valore dei lavori, per un minimo che non sia comunque inferiore a 6.000 euro. Resta inoltre l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

L’azienda che si trovasse a scendere sotto i 15 punti a causa della decurtazione durante il corso di lavori in appalto o subappalto potrà comunque portare a termine i lavori ma viene precisato con la conversione in legge che ciò è valido fintanto che essi siano pari o superiori al 30% del valore del contratto (salvo che vi sia revoca della patente, come indicato in precedenza).

E’ possibile recuperare i punti persi?

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza dei corsi di cui all’art. 37, comma 7, del D.Lgs 81/08, previa trasmissione di copia degli attestati rilasciati alla sede competente dell’Ispettorato del lavoro. Ciascun corso comporta il reintegro di 5 crediti, fino ad un massimo di 15 crediti.

Trascorsi 2 anni dall’ultima decurtazione, e solo dopo aver trasmesso copia dell’attestato di frequenza ad uno dei corsi precedentemente indicati, viene reintegrato 1 credito per ciascun anno successivo al secondo fino ad un massimo di 10 crediti, qualora non vi siano ulteriori decurtazioni.

Il punteggio viene inoltre incrementato di 5 crediti per le imprese che adottino i modelli di organizzazione e di gestione indicati all’articolo 30 del D.lgs 81/08.

Ulteriori sviluppi

Il testo di legge 56/2024 rimanda ad ulteriori decreti per:

  • individuare le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente medesima;
  • definire i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8;
  • individuare i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

[A cura di: Dott. Luca Ferrari – Syrios Srl]

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