Amianto: la nuova Direttiva UE 2023/2668

Lo scorso 20 dicembre 2023 è entrata in vigore la nuova Direttiva Europea 2023/2668, che va a modificare e sostituire la direttiva 2009/148/CE sulla “protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”.

Il nuovo documento di legge rientra all’interno di una più ampia manovra che l’unione europea sta mettendo in moto per ridurre l’esposizione professionale ad agenti cancerogeni.

Che cos’è l’amianto?

Ai fini della direttiva, il termine «amianto» è da riferire ad un fruppo di minerali appartenenti alla categoria dei silicati fibrosi:

  • actinolite d’amianto;
  • la grunerite d’amianto (amosite);
  • antofillite d’amianto;
  • crisotilo;
  • crocidolite;
  • tremolite d’amianto.

L’amianto è ancora responsabile di ben il 78% dei tumori professionali riconosciuti in Europa, confermandosi il primo agente cancerogeno per pericolosità e diffusione per i lavoratori edili, in particolar modo durante gli interventi di bonifica e ristrutturazione.

L’amianto è un agente cancerogeno altamente pericoloso che è ancora diffuso in diversi settori economici, quali la ristrutturazione edilizia, l’attività estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione. Se inalate, le fibre di amianto presenti nell’aria possono provocare gravi malattie come il mesotelioma e il cancro del polmone, e i primi segni della malattia possono manifestarsi in media anche 30 anni dopo l’esposizione, causando in ultima analisi decessi legati al lavoro.

L’amianto è classificato come sostanza cancerogena di categoria 1 A per cui, tra le altre cose, richiede al datore di lavoro l’apertura del registro cancerogeni.

Quali novità?

Le novità in breve:

  • sono stati introdotti valori limite di esposizione per l’amianto più rigorosi, dieci volte inferiori rispetto a quelli attualmente in vigore.
  • aggiornati gli strumenti analitici per la misurazione della concentrazione di fibre d’amianto, che saranno basati su microscopia elettronica.

Quando entrerà in vigore?

La direttiva è entrata in vigore il 20 dicembre 2023; il limite ultimo per essere recepita dagli stati membri è fissato per il 21 dicembre 2025.

Quali sono i nuovi limiti di esposizione ad amianto?

Come misurare l’esposizione ad amianto? Come specificato nel testo della direttiva, il campionamento dell’amianto dovrebbe riflettere l’esposizione personale del lavoratore all’amianto. I campioni dovrebbero pertanto essere prelevati a intervalli regolari, durante specifiche fasi operative in situazioni rappresentative e realistiche in cui i lavoratori sono esposti alla polvere di amianto

Di seguito sono riportatu i nuovi livelli di esposizione:

  • fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, come valore TWA 8h, che rappresenta cioè l’esposizione lavorativa standard di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali.
  • entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:
    • 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore (come indicato sopra) -considerando nel conteggio anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri)
    • 0,002 fibre per cm3 misurata in un rapporto a una TWA di 8 ore – considerando unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

La microscopia elettronica

All’articolo 1 (paragrafo 6, lettera c) della direttiva viene esplicitato che: “La misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati”.

Il metodo tutt’ora più diffuso per la conta delle fibre d’amianto è quello della microscopia ottica a contrasto di fase (PCM), seppur presenti alcuni limiti analitici.

La microscopia elettronica (EM) di nuova generazione, invece, offre una maggiore sensibilità e precisione nel conteggio delle fibre più sottili, portando ad un potenziale incremento del numero di fibre individuate durante le analisi. 

Quali saranno i prossimi passi?

Il tempo a disposizione per l’adeguamento tecnico da parte degli stati membri e dei datori di lavoro è al momento di circa 6 anni, necessario per acquisire esperienza nella misurazione delle fibre mediante EM e per cercare di creare maggiore coerenza tra le diverse metodologie attualmente applicate nell’Unione.

Entro il 31 dicembre 2028, la Commissione valuterà la fattibilità di un ulteriore abbassamento dei valori limite sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri, della disponibilità di prove scientifiche, degli sviluppi tecnici e del rapporto tra i nuovi metodi analitici e il valore numerico del valore limite.

[A cura di: Dott. Andrea Lana, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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