AGGIORNAMENTO 18 FEBBRAIO 2022

  • Con la Circolare INL del 16 febbraio 2022 è chiarito un dubbio: da quando sono applicabili le disposizioni di cui alla L. 215/2021?

AGGIORNAMENTO 17 DICEMBRE 2021

  • il DL è stato convertito in legge, quindi le disposizioni riportate sono state approvate, sebbene con alcune modifiche, già integrate nel presente articolo e di non poca rilevanza (es. formazione del datore di lavoro)
  • il 09 dicembre 2021 è stata approvata la Circolare n. 4 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (riportata in fondo al presente articolo), che va a chiarire alcuni aspetti relativi in particolare alla possibilità di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Sicurezza: importanti novità

  • Formazione del datore di lavoro
  • Aggiornamento biennale per i preposti
  • Sospensione dell’attività imprenditoriale

Sono solo alcune delle novità che vengono introdotte con la conversione in legge del DL 146/2021.

Con il DL 146/2021 anche noto come “Decreto Fiscale”, sono state introdotte importanti disposizioni che vanno a modificare in modo significativo il DLgs 81/2008.

Senza entrare nel dettaglio, vogliamo nel seguito mettere a fuoco in particolare gli aspetti più di rilievo per le aziende.

Grazie a Voltamax per la foto

Le modifiche riguardano gli aspetti seguenti:

  • Comitati regionali di coordinamento (di interfaccia tra territorio e Ministero, in materia di sicurezza)
  • SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro)
  • Vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro
  • Provvedimenti degli organi di vigilanza (in particolare per il contrasto del lavoro irregolare)
  • Organismi paritetici (espressione di associazioni datoriali e dei lavoratori)
  • Notifica preliminare (cantieri)
  • Violazioni e sanzioni

Vigilanza in materia di salute e sicurezza

Non saranno più soltanto le ASL attraverso i servizi prevenzione ambienti di lavoro ad occuparsi di vigilanza per tutti i settori lavorativi.

Il ruolo di vigilanza è ora esteso anche all’Ispettorato del Lavoro.

La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Sospensione dell’attività imprenditoriale

Come chiarito dalla Circolare 3/2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a differenza della previgente formulazione, in cui si evidenziava la “possibilità” di adottare il provvedimento da parte degli “organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”, è ora evidenziata l’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione. Secondo la circolare “ciò lascia evidentemente intendere che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato.”

Ma che cosa può far scattare il provvedimento di sospensione?

Sostanzialmente due aspetti:

  • “lavoro in nero” – quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
  • “gravi violazioni” – in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato.

Le violazioni che possono far scattare il provvedimento di sospensione sono quelle riportate alla tabella seguente, in cui sono indicate anche le sanzioni.

Violazioni e sanzioni

ViolazioneSanzione applicata (€)
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)2.500
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione 2.500
Mancata formazione ed addestramento300 per ciascun lavoratore interessato
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile3.000
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)2.500
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto 300 per ciascun lavoratore interessato
Mancanza di protezioni verso il vuoto3.000
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno3.000
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi3.000
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi3.000
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)3.000
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 3.000
[Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di sospensione]

Rischi per la sicurezza e rischi per l’attività

Tra tutte le violazioni riportate e tralasciando i casi più gravi, ossia di gravi, palesi e importanti violazioni, riteniamo particolarmente importante rilevarne alcune, che a nostro giudizio possono più facilmente andare incontro a situazioni di non completa o inadeguata applicazione, aprendo comunque ad una conseguenza particolarmente rilevante, quale la sospensione dell’attività.

Se da un lato infatti è meno frequente riscontrare situazioni di mancata valutazione dei rischi, molto più facile è che su alcuni lavoratori si ritardi nella formazione, o non sempre si dia evidenza della consegna dei DPI oppure infine non è sempre chiaro il ruolo dell’azienda in termini di vigilanza. Se tutte le violazioni chiaramente meritano attenzione, su questi aspetti vorremmo calare la lente di ingrandimento.

Mancata formazione ed addestramento

La prima cosa da rilevare è la seguente: non si parla solo di formazione, ma anche di addestramento.

Formazione

Come noto, la formazione è rappresentata da un “processo educativo” di trasferimento di conoscenze e competenze utili ad operare in sicurezza. Parliamo sostanzialmente di formazione generale e formazione specifica, in relazione alle attività svolte e ai rischi.

Addestramento

Ma nella violazione è incluso anche il mancato “addestramento”. Ora: come posso dimostrare l’avvenuto addestramento? Lo devo documentare.

L’addestramento è il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro“.

Come effettuare l’addestramento? L’addestramento viene effettuato da persona esperta, sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro.

E se un lavoratore solo ne è privo? La circolare INL chiarisce che “Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta quindi l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento secondo le condizioni previste dal comma 9. Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.

Formazione del datore di lavoro

Viene introdotto l’obbligo di formazione e addestramento in materia di sicurezza anche in capo al datore di lavoro.

L’art. 37, comma 7-ter stabilisce che: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall’Accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo”.

Saranno gli Accordi Stato – Regioni entro il 30 giugno 2022 a definire le modalità: “Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Individuazione e formazione del preposto

Per prima cosa il preposto deve essere individuato.

Come infatti risulta dal nuovo comma b-bis), il datore di lavoro deve “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività’ di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività’ di cui al precedente periodo. Il preposto non può’ subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività“.

Attenzione: a nostro giudizio non è casuale l’uso del termine “individuare” e non “nominare”. Il preposto (si ricorda) è tale de factu (di fatto), tuttavia è necessario che ora la sua posizione sia chiara a tutti, di conseguenza, in qualche modo, documentata.

L’aggiornamento della formazione dei preposti diventa biennale.

All’articolo 37 del D.lgs. 81/2008 viene introdotto il nuovo comma 7-ter: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Attribuzioni del preposto

Non di scarso rilievo la modifica del comma a), che assegna al preposto una specifica disposizione di intervento in caso di inadempienza che si protrae: “in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Tale modifica è peraltro accentuata nel suo significato dall’introduzione del comma f-bis), che prevede che “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate“.

Addestramento

Un altro chiarimento importante riguarda l’addestramento (effettuato in azienda, da persona esperta), che deve essere strutturato in due fasi:

  • prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
  • esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza.

Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Dispositivi di protezione individuale

Viene sanzionata la “mancata fornitura”. Ma, se l’ho effettuata, come posso dimostrare la fornitura?

La consegna deve essere documentata: deve sempre essere presente un documento condiviso di consegna che ne dia chiara evidenza, controfirmato anche per ricevuta dal lavoratore stesso.

Ma attenzione! I dispositivi contro le cadute dall’alto (fattispecie di cui alla tabella) richiedono anche uno specifico addestramento.

Vigilanza

La vigilanza è posta in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti.

La fattispecie citata in allegato quale violazione è in particolare la “Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo“.

Quindi:

  • Rimozione o modifica: qualunque intervento finalizzato a mettere fuori uso o alterare la funzione;
  • di che cosa? dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo, ossia di tutti i dispositivi presenti su una macchina, che in qualche modo hanno a che fare con la sicurezza, quindi chiaramente (elenco non esaustivo) ripari, protezioni, microinterruttori, pulsanti di arresto, dispositivi e sensori vari di sicurezza ma anche semplicemente di rilevazione di uno stato o di una condizione della macchina.

Lavori in prossimità di linee elettriche

Attenzione! Non si tratta solo di lavori elettrici a rischio elettrico. Ma anche di attività completamente differenti ma che possono aprire a rischi di questo genere. Un esempio (tra i tanti)? I lavori agricoli o con macchine per movimento terra in prossimità di linee elettriche.

Da quando sono in vigore le novità previste con la L. 215/2021?

Una risposta arriva con la Circolare n. 1/2022 dell’Istituto Nazionale del Lavoro, che abbiamo pubblicato qui sotto.

In sostanza, tutte le modifiche legate alla introduzione di specifiche disposizioni mediante nuovi Accordi Stato – Regioni sono inevitabilmente subordinate a questi ultimi.

Addestramento – Immediatamente applicabile

Quanto invece riguarda l’addestramento è immediatamente applicabile: “Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021“.

Prove pratiche ed esercitazioni: indispensabili

Come precisa la circolare INL: “Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione“.

Per approfondire

Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3/2021

Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4/2021

Circolare n. 1/2022 – Chiarimenti modifiche art. 37 DLgs 81/2008

[a cura di: Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

Pagine a cura di:

Via M. Teresa di Calcutta, 4/E
46023 Gonzaga (Mantova)
www.syrios.it - info@syrios.it


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