Preposto: aggiornamento biennale o quinquennale?!?

La figura del preposto è stata recentemente causa di discussioni e controversie a fronte di nuove disposizioni riguardanti le tempistiche e le modalità di aggiornamento della formazione, introdotte in particolare dalla L. 215/2021.

Ne abbiamo già parlato in un articolo dedicato e raggiungibile a questo link.

Cerchiamo di fare chiarezza, partendo innanzitutto dalla definizione del preposto e dei suoi obblighi.

La figura del preposto

L’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2008 definisce il “preposto” come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Riassumendo in breve L’art. 19 dello stesso decreto legislativo n. 81/2008 (per il testo completo si rimanda al decreto) tra gli obblighi del preposto c’è quello di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione e intervenire se si rilevano comportamenti non conformi alle disposizioni.

Il preposto | Formazione aggiornamento: novità

Sempre da quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, art. 37, il preposto riceve una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti.

La legge 215/2021 ha introdotto una nota specifica su quest’ultimo articolo nella quale si evidenzia che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovi rischi”.

Questo comma modifica completamente le modalità e le tempistiche di aggiornamento nonché i contenuti della formazione stessa:

  • Assicurare adeguatezza e specificità della formazione
  • Aggiornamento in presenza o in videoconferenza
  • Cadenza biennale

E’ stata però aggiunta una ulteriore modifica del comma 7, dove è indicato che “i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo

La previsione del comma 2, secondo periodo, indica entro il 30/06/2022 l’adozione di un nuovo accordo specifico tra Stato e Regioni. Di questo accordo però vi è ad oggi unicamente una bozza in discussione tra le parti e non è stato quindi ancora pubblicato nulla di definitivo.

Da questo nasce quindi la poca chiarezza della disposizione: l’aggiornamento diventa biennale con le nuove modalità o può restare come in precedenza quinquennale con la possibilità di svolgere la formazione anche in e-learning?

Secondo alcune interpretazioni, mancando il nuovo accordo stato-regioni che dovrebbe rendere attiva la modifica, tutto resta com’è.

Da rilevare in particolare due pareri, di seguito riportati.

Secondo altre interpretazioni invece, tra le quali l’Avv. penalista Rolando Dubini (esperto in materia salute e sicurezza, autore di 25 libri e numerose pubblicazioni, che ha collaborato alla stesura del D.Lgs. n. 81/2008 ed è redattore del portale e della banca dati Puntosicuro), l’aggiornamento dei preposti ha già una cadenza biennale.

Quindi? Che cosa fare?

A nostro giudizio , è da rilevare come il comma 7-ter dell’articolo 37 sia già parte del DLgs 81/2008 e non risulti necessariamente subordinato all’emanazione di un nuovo accordo:

7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

A nostro avviso, quindi, ome peraltro già rilevato da tempo con questo articolo, la formazione deve essere, già ora, aggiornata ogni 2 anni.

In ogni modo, anche a fronte delle diverse interpretazioni sull’applicazione, a tutela dei ns clienti consigliamo di aggiornare la formazione preposto ogni 2 anni in attesa di novità e chiarimenti.

In riferimento alla durata minima del corso di aggiornamento (attualmente di 6 ore, che possono però aumentare in relazione ai compiti dei preposti) e dei suoi contenuti si fa riferimento alla norma attuale, mancando altre disposizioni.

[A cura di: Dott.ssa Silvia Troni, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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